Leggi sul termalismo in Italia e Leggi Regionali

Il principale riferimento giuridico per quanto concerne il termalismo nel territorio Italiano è rappresentato dal Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 che regolamenta la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e le energie del sottosuolo.

Questa legge pose una fondamentale suddivisione tra le risorse, distinguendo due categorie fondamentali: miniere e cave. Alla prima categoria appartengono le acque minerali e termali.
In precedenza, facendo riferimento alla legislazione antecedente l'unità d'Italia, le acque minerali e termali erano poste su tutto il territorio, fatto salvo qualche eccezione, a piena disposizione del proprietario del fondo all'interno del quale erano rinvenute; questi aveva licenza di sfruttamento diretto o facoltà di concessione a terzi.
Con il R.D. n.1443 del 29 luglio '27 sono formalmente sancite l'appartenenza dei fluidi al patrimonio indisponibile dello Stato e la necessità di regolamentazione nella coltivazione delle acque minerali o termali da parte di soggetti, muniti di titolo minerario, che dimostrino capacità tecnico-economiche adeguate allo sfruttamento delle risorse.
In conseguenza a tali disposizioni di legge, ed alle promettenti potenzialità del termalismo, inizia per il bacino termale euganeo l'acquisizione di concessioni d'acqua termale.
Con decreti del Ministero dell'Industria e del Commercio datati 6 settembre 1930 si hanno i primi due titoli minerari concessi nella zona di Abano-Monteortone: la "montirone, su un'estensione di oltre 65 ettari, e la "monteortone e fonte della vergine.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 sono state demandate alle Regioni le "funzioni amministrative relative alla materia di acque minerali e termali […] e "le funzioni amministrative relative alla materia ‘cave e torbiere' […]
La Legge 59/1997 ha disposto che i Decreti Legislativi delegati del Governo indichino i compiti conferiti alle amministrazioni regionali e locali.
Infine, con il D.Lgs. 31/03/1998 n.112 si ha il trasferimento delle competenze inerenti le risorse di I categoria (miniere) alle Regioni (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 33) con il "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997 n.59 .
Per quanto al termalismo nella Regione del Veneto, con la Legge Regionale 10 Ottobre 1989 n. 40 sono state disciplinate la ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali.
Con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980 e successive modifiche ed integrazioni, viene approvato il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e valorizzazione del bacino euganeo.

Il P.U.R.T. è suddiviso in tre parti fondamentali comprendenti:

  1. norme urbanistiche;
  2. norme minerarie;
  3. norme sanitarie.

Nelle norme urbanistiche sono previste le destinazioni d'uso del territorio per quanto alla suddivisione in aree di salvaguardia per la risorsa termale, il dimensionamento delle aree per insediamento degli stabilimenti termali, l'utilizzo e la modifica degli strumenti urbanistici.
Tra gli argomenti trattati nel P.U.R.T. nell'ambito delle norme minerarie si possono citare, a titolo di esempio, il rinnovo delle concessioni in scadenza, i trasferimenti di titolarità, l'ampliamento di concessioni che non dispongano di spazio disponibile per nuove perforazioni, la chiusura dei pozzi dismessi o non regolarizzati.
Infine, le norme sanitarie che regolamentano, tra l'altro, le caratteristiche dei camerini per fangoterapia, il rapporto tra disponibilità di fango e posti letto e tra camerini e posti letto, le direzioni sanitarie degli stabilimenti, ecc..

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La Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) è una emanazione Regionale che si pone come intermediario tra i bisogni e le aspettative degli Operatori Economici presenti nell'area termale.

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